Art. 1.
(Prosecuzione degli interventi
per la città di Siena).

      1. Per la prosecuzione degli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del carattere storico, monumentale e artistico della città di Siena, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali. La somma complessiva di 15 milioni di euro per gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della legge n. 75 del 1976 è ripartita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su motivata proposta del consiglio comunale di Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge n. 75 del 1976, è disposta con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 75 del 1976; nei successivi tre mesi la regione stessa, sentita la soprintendenza competente, adotta le proprie determinazioni e le comunica al comune.